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lunedì 14 maggio 2012

CREDITI ASSEGNATI NEGLI EVENTI FORMATIVI DELL’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA: OBBLIGHI ED ESENZIONI PER PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE.


di Giuseppina D’Auria

L’ECM è l’acronimo di Educazione Continua in Medicina; è un obbligo recente per i professionisti operanti nel settore socio sanitario; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli “operatori sanitari”.
Sono necessarie, però, alcune precisazioni in merito alle diverse  situazioni professionali. Sul sito web del Ministero della Salute sono pubblicate una serie di faq (domande frequenti). A partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M., è obbligatoria la formazione continua. E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. 
Alcune Associazioni professionali di operatori sanitari hanno chiesto alla Segreteria della Commissione nazionale ECM conferma dell’obbligatorietà del Programma ECM per i liberi professionisti, facendo riferimento alle considerazioni svolte dal TAR Lazio nella sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre 2004 che ha rigettato il ricorso proposto dalla FIMMG avverso il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004.
Le perplessità sulla obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti sono derivate dal fatto che il TAR Lazio ha sentenziato che “per una migliore comprensione dei fatti in causa L’ECM si rende  obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d’accreditamento”; infatti i costi di aggiornamento e formazione sono a carico del servizio sanitario nazionale.
Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, quindi per questa categoria l’ECM rappresenta un onere, non un obbligo”.
Il TAR Lazio non ha affrontato il problema dell’obbligatorietà o meno dell’ECM per i liberi professionisti  ma si è limitato a svolgere alcune considerazioni sugli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni, al fine di “chiarire per sommi capi il quadro fattuale e normativo di riferimento del DM impugnato”.
Da una parte, non è sostenibile l’interpretazione della obbligatorietà o meno dell’ECM basata sulla diversa attribuzione dei costi dell’ECM fra dipendenti/convenzionati e liberi professionisti, in quanto, per il personale dipendente e convenzionato, il S.S.N. si accolla, solo in alcuni casi e solo in parte, i costi dell’ECM. Infatti gli accordi, sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni, hanno previsto che i costi delle attività formative possono gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale … solo entro il limite costituito dall’importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2001/2003 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni.  
La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea.
La verifica periodica dell’abilitazione professionale, ossia la verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti. L’ECM è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione professionale. Ovviamente saranno necessarie ulteriori specifiche disposizioni legislative in materia. Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie non mediche (A.C. 3236) già prevede al riguardo che “l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la professione medica”. In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti proposti per il cambiamento, prevede, infatti, quello di “realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità” e, al riguardo, afferma che “elemento caratterizzante del programma è la sua estensione a tutte le professioni sanitarie”. E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato. Infatti i docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza). I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).
I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza. Per ciò che concerne le assenze, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale.
Quando l’organizzatore richiede l’accreditamento di un evento formativo destinato a più professioni, di fatto richiede più accreditamenti per ciascuna delle professioni coinvolte. Le valutazioni di questi eventi formativi sono attribuite automaticamente da esperti che sono competenti per la professione e per la disciplina indicata dall’organizzatore.
Gli esperti, relativamente alla professione di riferimento, valutano quanto e se è coerente: l’obiettivo formativo, il percorso didattico, i docenti che insegnano in relazione all’argomento trattato e la sua ricaduta sulla specifica professione.
E’ possibile che quello che vale per una professione possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per un’altra professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso evento.
In generale lo stesso evento formativo destinato a più di una professione può avere per le varie professioni coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi crediti. Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza, sono esenti anche i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni; i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. Naturalmente occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
In conclusione, il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti; tutte le figure del ruolo sanitario, indicate genericamente come "operatori della Sanità", comprendono: Medico chirurgo, Veterinario, Odontoiatra, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente di oftalmologia, Ostetrica/o Podologo, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista occupazionale, Ottico, Odontotecnico.
L'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria della Commissione
Chi si reca per un lungo periodo all’estero, per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, ed è un operatore sanitario, avente obbligo ECM ne viene esonerato. Tale esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.
Il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell'iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento. Se la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a quello di iscrizione.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore. I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150 crediti, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-30-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie.
Alla luce di tale premessa, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito : 
2002 : 10 crediti (con un minimo di 5 ed un massimo di 20)
2003 : 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
2004 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
2005 : 30 crediti (con un minimo di 15 ed un massimo di 60)
2006 : 50 crediti (con un minimo di 25 ed un massimo di 100)
Pertanto, per l'anno 2004, chi consegue 15 crediti (il minimo previsto), potrà recuperare gli ulteriori 15 nel corso dell'anno 2005; mentre chi ne ottiene fino a 60 (il massimo previsto), potrà utilizzare i crediti in esubero per l'anno 2005.
Per ciò che concerne la progettazione di un evento formativo ECM possiamo affermare che funziona come la progettazione tradizionale anche se più facilitata dal fatto che la stesura finale del progetto avviene telematicamente attraverso un accesso controllato sul sito del ministero della Salute oppure sui siti regionali allo scopo deputati. Infatti dopo l’accesso sul sito si chiede al gestore un numero identificativo e una password che permetteranno gli accessi successivi con la possibilità di validare i contenuti attraverso una procedura particolare che si serve di schermate susseguenti. Molti siti non sono perfetti, come ad esempio quello del ministero della salute, e non danno la possibilità di trattenere i dati in memoria senza valicarli; ciò significa che il progettista, se non riesce ad inserire il proprio lavoro in una unica soluzione, è costretto a ricominciare daccapo come se non avesse fatto nulla. Il sito della regione Veneto, invece, è fatto molto bene, si serve di schermate molto semplici e da la possibilità di salvare il lavoro fino al punto in cui interessa, dando la possibilità di riprendere o modificare all’accesso successivo. Il progettista, inoltre, ha a disposizione la possibilità di consultare guide in linea o scaricarne l’equivalente in formato cartaceo assieme a moduli preordinati relativi ad autocertificazioni, schede docenti, valutazione degli operatori, dichiarazioni di assenza d’incompatibilità con gli obiettivi nazionali, e quant’altro possa agevolare il lavoro organizzativo.





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