di Giuseppina D’Auria
L’ECM è l’acronimo di Educazione
Continua in Medicina; è un obbligo recente per i professionisti operanti nel
settore socio sanitario; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo
502 prevedono, in generale, l’obbligo formativo per tutti gli “operatori
sanitari”.
Sono necessarie, però, alcune
precisazioni in merito alle diverse
situazioni professionali. Sul sito web del Ministero della Salute sono
pubblicate una serie di faq (domande
frequenti). A partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del
Programma nazionale di E.C.M., è obbligatoria la formazione continua. E'
esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in
Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di
appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di
perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal
Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4
gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della
Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione
complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui
alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno
1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati,
altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in
materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o
sono assoggettati alle predette disposizioni.
Alcune Associazioni professionali
di operatori sanitari hanno chiesto alla Segreteria della Commissione nazionale
ECM conferma dell’obbligatorietà del Programma ECM per i liberi professionisti,
facendo riferimento alle considerazioni svolte dal TAR Lazio nella sentenza n.
14062/2004 del 18 novembre 2004 che ha rigettato il ricorso proposto dalla
FIMMG avverso il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004.
Le perplessità sulla
obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti sono derivate dal fatto che
il TAR Lazio ha sentenziato che “per una
migliore comprensione dei fatti in causa L’ECM si rende obbligatoria
solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso
collaborano in regime di convenzione o d’accreditamento”; infatti i costi
di aggiornamento e formazione sono a carico del servizio sanitario nazionale.
Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal
SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e
all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o
meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, quindi
per questa categoria l’ECM
rappresenta un onere, non un obbligo”.
Il TAR Lazio non ha affrontato il
problema dell’obbligatorietà o meno dell’ECM per i liberi professionisti ma si è limitato a svolgere alcune
considerazioni sugli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502/92, e
successive modificazioni, al fine di “chiarire per sommi capi il quadro
fattuale e normativo di riferimento del DM impugnato”.
Da una parte, non è sostenibile
l’interpretazione della obbligatorietà o meno dell’ECM basata sulla diversa
attribuzione dei costi dell’ECM fra dipendenti/convenzionati e liberi
professionisti, in quanto, per il personale dipendente e convenzionato, il
S.S.N. si accolla, solo in alcuni casi e solo in parte, i costi dell’ECM.
Infatti gli accordi, sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni, hanno previsto che
i costi delle attività formative possono
gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale …
solo entro il limite costituito dall’importo complessivo medio di spesa
annualmente registrata nel triennio 2001/2003 per interventi formativi nel
campo sanitario nelle singole Regioni.
La Formazione continua è, infatti,
un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il
mantenimento nel tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun
operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria
per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il
territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a
tutti i Paesi dell’Unione europea.
La verifica periodica
dell’abilitazione professionale, ossia la verifica del mantenimento di adeguati
livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze
proprie del profilo di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti.
L’ECM è, allo stato, l’unico strumento preordinato all’aggiornamento
professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti della
salute che consente la verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione
professionale. Ovviamente saranno necessarie ulteriori specifiche disposizioni
legislative in materia. Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle
professioni sanitarie non mediche (A.C. 3236) già prevede al riguardo che
“l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica è
sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la
professione medica”. In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005,
approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà
della formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano
sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti proposti
per il cambiamento, prevede, infatti, quello di “realizzare una formazione
permanente di alto livello in medicina e sanità” e, al riguardo, afferma che
“elemento caratterizzante del programma è la sua estensione a tutte le
professioni sanitarie”. E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in
qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale
accreditato. Infatti i docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore,
a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti
formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti
formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il 2002 massimo 5
crediti riferiti ad attività di docenza). I crediti possono essere acquisiti in
considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non
possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore
o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minuti
di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata
inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né
possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).
I docenti/relatori possono
conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti
formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di
docenza. Per ciò che concerne le assenze,
ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, è necessaria la presenza
degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata
complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1,
comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari
interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di
assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la giustificazione e
l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico responsabile
dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale.
Quando l’organizzatore richiede
l’accreditamento di un evento formativo destinato a più professioni, di fatto
richiede più accreditamenti per ciascuna delle professioni coinvolte. Le
valutazioni di questi eventi formativi sono attribuite automaticamente da
esperti che sono competenti per la professione e per la disciplina indicata
dall’organizzatore.
Gli esperti, relativamente alla
professione di riferimento, valutano quanto e se è coerente: l’obiettivo
formativo, il percorso didattico, i docenti che insegnano in relazione
all’argomento trattato e la sua ricaduta sulla specifica professione.
E’ possibile che quello che vale
per una professione possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per
un’altra professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso evento.
In generale lo stesso evento
formativo destinato a più di una professione può avere per le varie professioni
coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi crediti. Ricordando che è
esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in
Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di
appartenenza, sono esenti anche i soggetti che usufruiscono delle disposizioni
in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.
1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni; i soggetti che
usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare
di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
Naturalmente occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della
fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di
acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui
i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette
disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal
lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai
crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio:
se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004,
l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per
l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti
nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno
successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato
dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
In conclusione, il Programma ECM
deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti,
convenzionati o liberi professionisti; tutte le figure del ruolo sanitario,
indicate genericamente come "operatori della Sanità", comprendono: Medico
chirurgo, Veterinario, Odontoiatra, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo,
Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Igienista
dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Ortottista/Assistente
di oftalmologia, Ostetrica/o Podologo, Tecnico della riabilitazione
psichiatrica, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico
ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di
radiologia medica, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista
occupazionale, Ottico, Odontotecnico.
L'attestato di partecipazione
all'evento formativo o al PFA, dopo il preliminare controllo dei dati ivi
riportati quali l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere
scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica
dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende
Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a
cura della Segreteria della Commissione
Chi si reca per un lungo periodo
all’estero, per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio
1980) o per attività lavorative svolte, ed è un operatore sanitario, avente
obbligo ECM ne viene esonerato. Tale esonero dall'obbligo di acquisire i
crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti
interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che nel caso
in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno
di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di
assenza risulta maggiore.
Il debito formativo decorre
dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell'iscrizione
all'Albo o al Collegio di riferimento. Se la data di iscrizione all'Albo
professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del
titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente
dall'anno successivo a quello di iscrizione.
Eventuali crediti percepiti
nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno
successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato
dall'operatore. I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in
complessivi 150 crediti, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il
primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-30-50) con un minimo annuale
di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo
annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei
crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le
categorie.
Alla luce di tale premessa, la
Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di
crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito
:
2002 : 10 crediti (con un minimo
di 5 ed un massimo di 20)
2003 : 20 crediti (con un minimo
di 10 ed un massimo di 40)
2004 : 30 crediti (con un minimo
di 15 ed un massimo di 60)
2005 : 30 crediti (con un minimo
di 15 ed un massimo di 60)
2006 : 50 crediti (con un minimo
di 25 ed un massimo di 100)
Pertanto, per l'anno 2004, chi
consegue 15 crediti (il minimo previsto), potrà recuperare gli ulteriori 15 nel
corso dell'anno 2005; mentre chi ne ottiene fino a 60 (il massimo previsto),
potrà utilizzare i crediti in esubero per l'anno 2005.
Per ciò che concerne la
progettazione di un evento formativo ECM possiamo affermare che funziona come
la progettazione tradizionale anche se più facilitata dal fatto che la stesura finale del progetto avviene telematicamente
attraverso un accesso controllato sul sito del ministero della Salute oppure
sui siti regionali allo scopo deputati. Infatti dopo l’accesso sul sito si
chiede al gestore un numero identificativo e una password che permetteranno gli
accessi successivi con la possibilità di validare i contenuti attraverso una
procedura particolare che si serve di schermate susseguenti. Molti siti non
sono perfetti, come ad esempio quello del ministero della salute, e non danno
la possibilità di trattenere i dati in memoria senza valicarli; ciò significa
che il progettista, se non riesce ad inserire il proprio lavoro in una unica
soluzione, è costretto a ricominciare daccapo come se non avesse fatto nulla.
Il sito della regione Veneto, invece, è fatto molto bene, si serve di schermate
molto semplici e da la possibilità di salvare il lavoro fino al punto in cui
interessa, dando la possibilità di riprendere o modificare all’accesso
successivo. Il progettista, inoltre, ha a disposizione la possibilità di
consultare guide in linea o scaricarne l’equivalente in formato cartaceo
assieme a moduli preordinati relativi ad autocertificazioni, schede docenti,
valutazione degli operatori, dichiarazioni di assenza d’incompatibilità con gli
obiettivi nazionali, e quant’altro possa agevolare il lavoro organizzativo.
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